Detrazioni

Fiscali

I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 65%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:

Detrazioni

Fiscali

I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 65%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:

Bonus acqua potabile

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Ristrutturazioni edilizie e addolcitori acqua

La detrazione fiscale al 50% è quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare nº 20/E del 2011, che i sistemi di trattamento delle acque sono ammissibili alla detrazione purchè comportino modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria, quali ad esempio la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari, che non incidano sulla volumetria e sulla destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore devono essere documentate, ossia:

  • La fattura del fornitore/installatore deve contenere il richiamo esplicito alla norma, articolo 16-bis del DPR 917/1986, nonchè la descrizione dell’intervento strutturale agevolabile;
  • Il pagamento deve avvenire con bonifico “parlante” contenente: il riferimento normativo all’articolo 16-bis del DPR 917/1986, il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda a cui il bonifico è destinato, il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e la causale del bonifico che riporti la data e il numero della fattura di riferimento;

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 

Ecobonus e addolcitori acqua

La detrazione fiscale al 65è riconosciuta, invece, per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli Edifici, “Ecobonus”.

La detrazione per i sistemi di filtrazione, il condizionamento chimico e l’addolcimento spetta nell’ambito di interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, per i quali rientrano tra le spese ammesse alla detrazione:

  • quelle per smontare e dismettere l’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione degli impianti preesistenti;
  • quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.

La realizzazione dell’intervento, ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Anche in questa fattispecie, le spese devono essere documentate e contenere il riferimento alla norma istitutiva dell’agevolazione, art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296, sia in fattura sia nel bonifico parlante.

É inoltre richiesta una comunicazione telematica tramite il portale ENEA riguardo all’intervento di efficientamento energetico posto in essere.

La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Superbonus e addolcitori acqua: aggiorNamenti normativi

In relazione agli ultimi aggiornamenti normativi, si evidenziano importanti modifiche per quanto riguarda il Superbonus del 110% applicabile anche agli addolcitori d’acqua come interventi trainati. È fondamentale notare che le condizioni per fruire dell’agevolazione sono ora allineate a quelle precedentemente previste per il bonus del 65%.

Modifiche Importanti:

Cessione del Credito e Sconto in Fattura: Attualmente, sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura sono stati sospesi. È stata introdotta l’opzione di ripartire il bonus su un periodo di 10 anni.

Condomini e Parti Comuni di Edifici (2-4 unità):

  • Per gli interventi iniziati prima del 25/11/2022, è possibile godere del 110% se presentata una pratica CILAS entro tale data.
  • Per le pratiche iniziate dopo il 25/11/2022, il bonus sarà:
    • 90% per le spese del 2023
    • 70% per le spese del 2024
    • 65% per le spese del 2025

Singole Unità Immobiliari:

  • Per interventi iniziati entro il 30/09/2022, con almeno il 30% dei lavori completati, si può usufruire del 110% fino al 30/09/2023.
  • Per interventi iniziati dall’1/1/2023, il bonus sarà del 90% per spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizioni specifiche riguardanti il possesso dell’unità immobiliare, l’uso come abitazione principale e un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

In relazione agli ultimi aggiornamenti normativi, si evidenziano importanti modifiche per quanto riguarda il Superbonus del 110% applicabile anche agli addolcitori d’acqua come interventi trainati. È fondamentale notare che le condizioni per fruire dell’agevolazione sono ora allineate a quelle precedentemente previste per il bonus del 65%.

Modifiche Importanti:

Cessione del Credito e Sconto in Fattura: Attualmente, sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura sono stati sospesi. È stata introdotta l’opzione di ripartire il bonus su un periodo di 10 anni.

Condomini e Parti Comuni di Edifici (2-4 unità):

  • Per gli interventi iniziati prima del 25/11/2022, è possibile godere del 110% se presentata una pratica CILAS entro tale data.
  • Per le pratiche iniziate dopo il 25/11/2022, il bonus sarà:
    • 90% per le spese del 2023
    • 70% per le spese del 2024
    • 65% per le spese del 2025

Singole Unità Immobiliari:

  • Per interventi iniziati entro il 30/09/2022, con almeno il 30% dei lavori completati, si può usufruire del 110% fino al 30/09/2023.
  • Per interventi iniziati dall’1/1/2023, il bonus sarà del 90% per spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizioni specifiche riguardanti il possesso dell’unità immobiliare, l’uso come abitazione principale e un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Documentazione e Asseverazioni:

Le spese devono essere documentate, con riferimento normativo nell’art. 121 del decreto legge 34/2020. È obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’asseverazione degli interventi a cura di un tecnico abilitato.

Consiglio utile:

Data la complessità delle nuove normative e le varie condizioni soggettive e oggettive, si raccomanda la consulenza di un commercialista per una corretta applicazione delle disposizioni.

Documentazione e Asseverazioni:

Le spese devono essere documentate, con riferimento normativo nell’art. 121 del decreto legge 34/2020. È obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’asseverazione degli interventi a cura di un tecnico abilitato.

Consiglio utile:

Data la complessità delle nuove normative e le varie condizioni soggettive e oggettive, si raccomanda la consulenza di un commercialista per una corretta applicazione delle disposizioni.